Il contratto di mutuo fondiario che non indichi in modo determinato l’ammontare degli interessi da corrispondere e per il quale conseguentemente risultano applicabili diversi piani di ammortamento è affetto da nullità relativamente alle clausole indeterminate.
La nullità in parola comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto all’art. 117 TUB ma questo va inteso ratione temporis e solo se il tasso corrisposto dal cliente sia superiore a quello sostitutivo.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 341 del 15 marzo 2022.